COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 02/03/2005 Delibera Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 68 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.TROPICAL CORIANO avverso squalifica al 30.4.2005 calc.GROSSI ENRICO MARIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 16.2.2005 gara BAGNACAVALLO – TROPICAL CORIANO del 13.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 02/03/2005 Delibera Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 68 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.TROPICAL CORIANO avverso squalifica al 30.4.2005 calc.GROSSI ENRICO MARIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 16.2.2005 gara BAGNACAVALLO – TROPICAL CORIANO del 13.2.2005 L’A.C.TROPICAL CORIANO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che, dopo la comunicazione di inspiegabile espulsione per i calc.Lualdi e GROSSI, questi “con gesto istintivo veniva a contatto con il direttore di gara nel chiaro intento di evitare l’estrazione del cartellino e non sicuramente dandogli una manata, né tanto meno tirando la divisa”. Il calc.GROSSI, con altri compagni, si rivolgeva all’assistente ed il capitano dell’A.C.TROPICAL CORIANO vedendo i suoi compagni discutere animatamente con l’assistente, invitava il calc.GROSSI, che si stava agitando, ad entrare negli spogliatoi. A questo punto l’assistente rivolgeva al capitano una frase offensiva. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.GROSSI, dopo una decisione tecnica : 1) gli rivolgeva, urlando, una frase offensiva e, dopo che aveva già estratto il cartellino rosso, avvicinatoglisi, gli dava una “manata” sul petto, tirandogli la divisa; 2) rifiutando di lasciare il campo, rivolgeva una frase offensiva ad un assistente; 3) lasciando il terreno di gioco perché invitato dal capitano, indirizzava all’arbitro una frase minacciosa, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.4.2005 del calc.GROSSI ENRICO MARIA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it