COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 02/03/2005 Delibera Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 69 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VOLTANESE avverso squalifica per 3 giornate calc.D’ANDREA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2005 gara BAGNARA – VOLTANESE del 13.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 02/03/2005 Delibera Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 69 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VOLTANESE avverso squalifica per 3 giornate calc.D’ANDREA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2005 gara BAGNARA – VOLTANESE del 13.2.2005 L’A.S.VOLTANESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il calc.D’ANDREA, durante una mischia in area avversaria, riceveva un pugno in faccia da un giocatore del Bagnara. “E’ vero che D’ANDREA alzava le mani, ma solo per difendersi il volto da tale azione e non per schiaffeggiare”, “con atteggiamento furbesco dell’avversario che cadeva a terra, morente, per discolparsi”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.D’ANDREA veniva espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo; - valutato che il gesto compiuto dal calc.D’ANDREA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.D’ANDREA DANIELE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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