• Stagione sportiva: 2004/2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 09/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
73 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PANIGHINA
avverso squalifica per 6 giornate calc.FRANCHINI FRANCO, inibizione al 16.4.2005
dir.acc.uff.CAMPORESI MASSIMILIANO, al 16.5.2005 add.forza pubbl.sost.GENTILI FRANCESCO e
dir.PIRACCINI GIAMPIETRO e al 16.2.2006 add.forza pubbl.sost.BABBI BRUNO, ammenda € 200
con diffida per intemperanze sostenitori e omessa assistenza all’arbitro
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2005
gara PANIGHINA – RUMAGNA del 13.2.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 09/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
73 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PANIGHINA
avverso squalifica per 6 giornate calc.FRANCHINI FRANCO, inibizione al 16.4.2005
dir.acc.uff.CAMPORESI MASSIMILIANO, al 16.5.2005 add.forza pubbl.sost.GENTILI FRANCESCO e
dir.PIRACCINI GIAMPIETRO e al 16.2.2006 add.forza pubbl.sost.BABBI BRUNO, ammenda € 200
con diffida per intemperanze sostenitori e omessa assistenza all’arbitro
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2005
gara PANIGHINA – RUMAGNA del 13.2.2005
Il reclamo della POL.PANIGHINA, risultando sottoscritto dal Presidente della società, sig.GENTILI
FRANCESCO, inibito sino al 16.5.2005, può essere esaminato unicamente in ordine alla inibizione dello stesso e,
conseguentemente, la parte dell’istanza riguardante gli altri provvedimenti sopra riportanti viene dichiarata inammissibile.
Relativamente al signor GENTILI FRANCESCO, nella sua veste di F.P.S., viene sottolineato che il predetto
“ha protetto la figura dell’arbitro nel limite del possibile facendo addirittura scudo con il proprio corpo tanto che l’arbitro non
ha subito aggressione fisica da nessuno”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara, integralmente confermato in questa sede, si rileva che il
sig.GENTILI : 1) anche richiesto, non ha prestato alcuna assistenza all’arbitro, rispondendogli anzi con frasi di disimpegno
ed offensive; 2) nulla ha fatto per contenere le intemperanze dei sostenitori della POL.PANIGHINA entrati sul terreno di gioco
e nel recinto spogliatoi,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 16.5.2005 del sig.GENTILI FRANCESCO,
fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
73 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PANIGHINA
avverso squalifica per 6 giornate calc.FRANCHINI FRANCO, inibizione al 16.4.2005
dir.acc.uff.CAMPORESI MASSIMILIANO, al 16.5.2005 add.forza pubbl.sost.GENTILI FRANCESCO e
dir.PIRACCINI GIAMPIETRO e al 16.2.2006 add.forza pubbl.sost.BABBI BRUNO, ammenda € 200
con diffida per intemperanze sostenitori e omessa assistenza all’arbitro
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2005
gara PANIGHINA – RUMAGNA del 13.2.2005"