COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 16/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.MASSESE CASELLE 2000 avverso squalifica per 4 giornate calc.DIEGOLI RAFFAELE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 28 del 2.3.2005 gara MASSESE – PONTELAGOSCURO del 27.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 16/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.MASSESE CASELLE 2000 avverso squalifica per 4 giornate calc.DIEGOLI RAFFAELE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 28 del 2.3.2005 gara MASSESE – PONTELAGOSCURO del 27.2.2005 La POL.MASSESE CASELLE 2000 ricorre avverso il provvedimento sopra indicato sostenendo che il calc.DIEGOLI “ha sicuramente protestato con il direttore di gara; si è avvicinato all’arbirto in maniera poco ortodossa, senza volere toccarlo, con le braccia visibilmente incrociate dietro la schiena si è avvicinato all’arbitro per chiede in maniera decisa spiegazioni su alcune decisioni, così come quasi tutti i giocatori locali”. Involontariamente sarebbe stato spintonato ed in relazione anche alle pessime condizioni del terreno “non ha potuto controllare la stabilità, potendo lievemente aver sfiorato l’arbitro e i compagni attorno a lui per non cadere a terra nell’intento di trovare un punto di appoggio”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, il calc.DIEGOLI, volontariamente spingendolo petto contro petto, gli rivolgeva frasi oltremodo minacciose, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.DEGOLI RAFFAELE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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