COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 16/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.C.BAGNACAVALLO avverso squalifica al 12.5.2005 calc.PAGLIA MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 16.2.2005 gara LUGO – BAGNACAVALLO del 12.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 16/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.C.BAGNACAVALLO avverso squalifica al 12.5.2005 calc.PAGLIA MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 16.2.2005 gara LUGO – BAGNACAVALLO del 12.2.2005 L’A.C.BAGNACAVALLO, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il provvedimento di cui all’oggetto sostenendo che in occasione di proteste verso l’arbitro di un suo compagno di squadra, il calc.PAGLIAI interveniva per portarlo alla calma ed evitargli spiacevoli inconvenienti. “Nel tentativo di allontanare il compagno che si trovava a ridosso dell’arbitro, inavvertitamente, forse, è venuto a contatto con il Direttore di gara, provocandogli quanto risulta dal referto. Il giovane calciatore PAGLIAI ammette senza ombra di dubbio l’offesa apostrofata nei confronti dell’arbitro, dovuta soltanto ad un uso di luoghi comuni e non certamente con volontà volta ad offendere. Altrettanto determinato è nell’attribuire l’eventuale contatto con l’arbitro(del quale peraltro non si è accorto) ad un insieme di circostanze accidentali che esulavano dalla sua volontà. Ciò può essere avvenuto mentre allontanava il compagno”. Richiamandosi agli ottimi precedenti disciplinari del calc.PAGLIAI, chiede una riduzione della sanzione e che lo stesso sia sentito dalla C.D. La Commissione, - premesso che non viene dato corso alla richiesta audizione del calc.PAGLIAI in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.PAGLIAI, dopo una decisione tecnica, gli rivolgeva frasi offensive ed alla comunicazione del provvedimento di espulsione, con uno schiaffo alla mano gli faceva cadere il fischietto, procurandogli lieve momentaneo dolore e, mentre lasciava il terreno di gioco, reiterava le offese anche con epiteti oltremodo scurrili, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 12.5.2005 del calc.PAGLIAI MATTIA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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