COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 81 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONTA avverso squalifica per 3 giornate calc.ZANETTI MICHELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 16.3.2005 gara RONTA – TORCONCA del 13.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 81 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONTA avverso squalifica per 3 giornate calc.ZANETTI MICHELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 16.3.2005 gara RONTA – TORCONCA del 13.3.2005 Il F.C.RONTA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che il calc.ZANETTI, espulso per doppia ammonizione “in entrambi i casi per falli di mano a centrocampo su tiri ravvicinati e quindi con la quasi impossibilità di evitarli, al momento dell’espulsione si rivolgeva all’arbitro facendogli notare l’involontarietà di ambedue i gesti, la zona del campo(centrocampo) dove erano stati effettuati, per cui la doppia ammonizione gli sembrava sconsiderata e scandalosa. Poi usciva, senza ulteriori commenti e molto tranquillamente dal campo di gioco. A fine gara si recava dall’arbitro per chiedere delucidazioni e scusandosi”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dall’esame del referto di gara si rileva che il calc.ZANETTI, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva all’arbitro una frase irrispettosa; - ritenuto che la condotta del calc.ZANETTI possa essere punita con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.ZANETTI MICHELE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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