COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 82 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SAN MARTINO FORLI’ avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 32 del 2.3.2005 gara SAN MARTINO – TERRA DEL SOLE del 19.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 82 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SAN MARTINO FORLI’ avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 32 del 2.3.2005 gara SAN MARTINO – TERRA DEL SOLE del 19.2.2005 L’A.S.SAN MARTINO FORLI’ ricorre avverso il provvedimento di cui all’oggetto mettendo in evidenza che ”a seguito dell’infortunio occorso al giocatore del Terra del Sole i dirigenti del SAN MARTINO FORLI’ adottavano ogni opportuna azione idonea a determinare il più puntuale e tempestivo intervento medico, che avveniva nel giro di pochissimi minuti”. “Alcuni tesserati del Terra del Sole, nelle fasi del soccorso all’infortunato e probabilmente anche perché sopraffatte psicologicamente dalla gravità del fatto, assumevano un atteggiamento offensivo nei confronti del Direttore di gara, senza che lo tesso fosse comunque minato nella sua incolumità personale. Nessun atteggiamento offensivo veniva assunto dai tesserati del SAN MARTINO FORLI’. Al termine dell’intervento dei sanitari, quantificabile in circa 20 minuti, dopo la ricostruzione delle normali condizioni di gioco, il Direttore di gara emetteva il triplice fischio con cui disponeva il termine dell’incontro”. Successivamente, l’arbitro dichiarava ad un dirigente della reclamante “che non si sentiva più in grado di continuare l’incontro per l’atteggiamento aggressivo dei tesserati del Terra del Sole”. “La sospensione dell’incontro appare inoltre giustificata unicamente dalla situazione psicologica del direttore di gara, come lo stesso riporta (e le sanzioni ad personam lo confermano) indotta dall’esclusivo comportamento di alcuni tesserati del Terra del Sole. Non trova invece riscontro il richiesto assenso ai giocatori(quantomeno a quelli del SAN MARTINO FORLI’), al fine di giustificare ulteriormente il provvedimento di sospensione dell’incontro”. “Le motivazioni adottate dal G.S. di disporre la ripetizione della gara, congiunte alla serie di squalifiche disposte nei confronti dei soli tesserati del Terra del Sole, se obiettivamente correlate alla situazione di minaccia alla funzione del direttore di gara, oltre ad appalesare una evidente e grave contraddizione nei termini che basterebbe di per sé a riformare il giudizio formulato per difetto di motivazione, alla luce anche del risultato sportivo maturato fino al momento della sospensione dell’incontro, se rapportate ad una ipotetica quanto assurda funzione di precedente, paiono ancor più pericolosamente ed irrazionalmente avallare una legittima aggressione all’arbitro da parte di tesserati di una compagine regolarmente superata sul piano sportivo, al fine di ottenere la disputa di un nuovo incontro in cui rimettere in gioco ogni possibilità”. Chiede “l’omologazione del risultato sportivo maturato sul terreno di gioco o l’attribuzione al SAN MARTINO FORLI’ della vittoria a tavolino”. 804 La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dalla lettura del dettagliato referto arbitrale si rileva che, dopo un serio incidente di gioco subito da un calciatore dell’A.S.Calcio Terra del Sole, a seguito del quale l’arbitro aveva prontamente fatto intervenire i sanitari, il dirigente accompagnatore ufficiale e l’assistente di parte di detta compagine, entrati sul terreno di gioco, contestavano vivacemente l’arbitro, criticandone l’operato ed uno di essi lo spingeva con le mani al petto, senza procurargli dolore. Anche un calciatore dell’A.S.Terra del Sole spingeva con le mani al petto l’arbitro, senza violenza e senza provocare dolore. Il direttore di gara, in considerazione dell’infortunio occorso al giocatore dell’A.S.Terra del Sole e per “l’ambiente ostile creatosi nei suoi confronti da parte di alcuni dirigenti e giocatori dell’A.S.Terra del Sole” riteneva di sospendere la gara, comunicando la decisione, che incontrava la solidarietà ed il consenso di tutti i giocatori”; - ritenuto che, per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per ricondurre la competizione sportiva nell’alveo della regolarità, posto che non si era in presenza di pericolo reale o di esposizione grave e probabile al verificarsi di un danno all’incolumità di persone che giustificasse l’adozione del provvedimento della sospensione dell’incontro; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, la decisone assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dall’A.S.SAN MARTINO FORLI’, con la conferma della disposizione della ripetizione della gara. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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