COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 06/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 86 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BOCA BARCO avverso squalifica per 3 giornate calc.ROCCHI MASSIMO e PAGLIA MILER delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 32 del 23.3.2005 gara BOCA BARCO – GUASTALLA del 20.3.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 06/04/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONAT O DI III^ CATEGORIA
87 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI
avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 36 del 10.3.2005
gara VIRTUS TRE VILLAGGI – MULAZZANO del 6.3.2005
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L’A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI ricorre avverso il provvedimento sopra indicato ritenendolo non
conforme ai fatti accaduti. “A fine partita il direttore di gara consegnava ai dirigenti acc. i documenti;
successivamente, mentre si recava alla propria auto, consegnava sempre al dirigente acc. il rapporto della
gara con annotati ammonizioni e espulsioni avvenute durante la gara, come da documenti allegati.
Evidentemente al giudice è stato consegnato un ulteriore referto diverso da quello consegnato al dirigente della
società TRE VILLAGGI, da questo si evidenzia la decisione della ripetizione della gara. La società TRE
VILLAGGI non ricevendo nessuna comunicazione, si è vista annullare la gara e chiede che il provvedimento
venga annullato con la conferma del risultato conseguito sul campo”.
La Commissione,
- premesso che il foglio contenente le ammonizioni ed espulsioni che viene consegnato
dall’arbitro alle società, a fine gara, non rappresenta un atto ufficiale ma solo una comunicazione di cortesia;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto
originario, ha ribadito che al momento della redazione del documento, si è accorto di avere, nel finale di gara,
erroneamente espulso per seconda ammonizione, ritenendolo già ammonito in precedenza, il calc.Castellani
Enea dell’A.C.Mulazzano 82, aggiungendo che, alla ripresa del gioco, a seguito di calcio di punizione,
l’A.C.Virtus Tre Villaggi perveniva alla segnatura di una rete(la partita terminava con il risultato : VIRTUS TRE
VILLAGGI 2 – MULAZZANO 1);
- valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, la decisone assunta in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso proposto dall’A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI, con la conferma
della disposizione della ripetizione della gara.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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