COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.EDAM per presunta irregolarità gara VITACALCIO GRANAROLO – EDAM del 19.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.EDAM per presunta irregolarità gara VITACALCIO GRANAROLO – EDAM del 19.2.2005 Il reclamo dell’A.C.EDAM non può essere preso in esame perché proposto, il 29.3.2005, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”) ed anche perché non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, come fissato dagli artt.29 comma 5 e 42 comma 1 del C.G.S., né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio. . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’A.C.EDAM e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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