COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.VERTICAL avverso squalifica al 30.12.2005 calc.DONATI FABIO delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 del 23.3.2005 gara VERTICAL – CIVITELLA del 19.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.VERTICAL avverso squalifica al 30.12.2005 calc.DONATI FABIO delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 del 23.3.2005 gara VERTICAL – CIVITELLA del 19.3.2005 Il F.C.VERTICAL ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “il calc.DONATI FABIO, dopo essere stato continuamente insultato e provocato, ha provato prima ad allontanare il giocatore con una spinta e, solo dopo essere stato colpito con un pugno alla schiena, ha reagito in maniera violenta. Questo non giustifica assolutamente la reazione spropositata ed inqualificabile di DONATI, meritevole senza dubbio di una lunga squalifica. Siamo quindi pienamente concordi con voi nel condannare il gesto, ma crediamo e speriamo in una riduzione della squalifica in quanto, a nostro avviso, esageratamente lunga”. La Commissione, - premesso che il F.C.VERTICAL, che aveva fatto richiesta di audizione e che era stato tempestivamente invitato, non si è presentato all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.DONATI, dapprima si spintonava con un giocatore avversario e, poi, a gioco fermo, gli sferrava un pugno al volto, facendolo cadere a terra, dove veniva ancora colpito con due calci al torace; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, la decisone assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, con la conferma della squalifica al 31.12.2005 del calc.DONATI FABIO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it