COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ANCORA CALCIO avverso squalifica al 31.5.2010 calc.MONTEFUSCO FIORENTINO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 37 del 31.3.2005 gara ANCORA CALCIO – REAL D’AZEGLIO del 23.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ANCORA CALCIO avverso squalifica al 31.5.2010 calc.MONTEFUSCO FIORENTINO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 37 del 31.3.2005 gara ANCORA CALCIO – REAL D’AZEGLIO del 23.3.2005 Il G.S.ANCORA CALCIO, del quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopraindicati provvedimenti poiché il calc.MONTEFUSCO “protestava nei confronti dell’arbitro per la sua decisione di gioco, proteste che nascevano da un reiterato comportamento dell’arbitro avverso nei suoi confronti, ma che gli atti lesivi a carico dell’arbitro non sono gli stessi indicati nel C.U. Il calciatore infatti, alla vista del secondo cartellino giallo, stava abbandonando il terreno di gioco, ma sentendosi rivolgere una frase offensiva dalle labbra del direttore di gara, scatenava una sua reazione che, non neghiamo, non consona al calciatore che fino ad oggi non si è mai visto protagonista di avvenimenti rissosi. MONTEFUSCO, infatti, colpiva con un calcio la gamba dell’arbitro in modo lieve e senza procurargli fuori uscite di sangue, non usando mani in nessun modo. In seguito il calciatore veniva allontanato dai suoi compagni di squadra e dal suo massaggiatore velocemente e senza proteste di sorta, non divincolandosi né creando pericoli per sé o per chiunque gli stesse vicino. L’arbitro, nel pieno delle sue facoltà mentali, emetteva il fischio di chiusura anticipata al 46° del 2° tempo, interrompendo una gara che poteva tranquillamente essere terminata, in quanto non sussisteva nessun motivo reale di pericolo né per il direttore di gara né per i calciatori”. Chiede “l’annullamento del provvedimento che dispone la perdita della gara col punteggio di 0-3 e la conseguente ripetizione” nonché “la revisione del provvedimento a carico del calc.MONTEFUSCO”. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante il risultato della gara non viene presa in esame in quanto l’istanza non risulta essere stata inviata in copia alla controparte, come fissato dagli artt.29 comma 5 (“Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”) e 42 comma 1 (“Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 34 comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo”) del C.G.S., né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio, parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, escludendo, in modo assoluto, di aver rivolto espressioni offensive al calc.MONTEFUSCO, ha ribadito che : 1) mentre stava esibendo il cartellino rosso, a seguito di doppia ammonizione, al calc.MONTEFUSCO, questi lo colpiva con una violenta “manata” al braccio destro, procurandogli forte dolore; 2) alcuni compagni cercavano di allontanare il giocatore che, invece, colpiva l’arbitro con un violento schiaffo all’orecchio destro ed alla guancia, procurandogli un acuto dolore, con appannamento della vista ed un momentaneo senso di squilibrio; 3) il calc.MONTEFUSCO colpiva ancora il direttore di gara con un calcio alla gamba sinistra causando dolore ed escoriazioni con lieve fuori uscita di sangue; 4) non sentendosi più nelle condizioni di portare a termine l’incontro, l’arbitro ne decretava la sospensione; 5) l’intervento di alcuni compagni di squadra e del massaggiatore riusciva a trascinare il calc.MONTEFUSCO fuori dal terreno di gioco; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, la decisone assunta in primo grado ; - atteso, comunque, che l’art.14 comma 2 del C.G.S. fissa in cinque anni la durata massima di una squalifica inflitta a tesserati, d e l i b e r a - di ridurre al 31.3.2010 la squalifica del calc.MONTEFUSCO FIORENTINO e di confermare a carico dell’A.S.ANCORA CALCIO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara ANCORA CALCIO – REAL D’AZEGLIO del 23.3.2005 . Nulla dispone per la tassa, non versata.
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