COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIGOLO MARCHESE avverso squalifica al 25.4.2005 mass.ROSSI STEFANO e all’1.5.2005 all.STECCONI MARCO, inibizione al 25.4.2005 med.MARCHIONNI CARLO e al 31.12.2005 dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 36 del 13.4.2005 gara VIGOLO MARCHESE – MARSAGLIA del 13.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIGOLO MARCHESE avverso squalifica al 25.4.2005 mass.ROSSI STEFANO e all’1.5.2005 all.STECCONI MARCO, inibizione al 25.4.2005 med.MARCHIONNI CARLO e al 31.12.2005 dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 36 del 13.4.2005 gara VIGOLO MARCHESE – MARSAGLIA del 13.4.2005 L’A.C.VIGOLO MARCHESE, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati, mettendo in evidenza che : 1) i sigg.MARCHIONNI, ROSSI e STECCONI “sono stati allontanati dal terreno di gioco senza alcuna spiegazione in tale merito, solo forse per aver oltrepassato la linea laterale al momento dell’annullo del gol”; 2) il dir.acc.uff.CORCAGNANI, a-non ha vietato l’ingresso dell’arbitro allo spogliatoio, del quale non esiste la chiave e che durante la gara è sempre rimasto aperto; b-entrò bussando nello spogliatoio dell’arbitro per chiedere i documenti; c-essendo stata la gara disputata sotto la pioggia, lasciò il campo per sostituire l’abbigliamento bagnato, avvertendo che sarebbe tornato, come avvenuto dopo circa 20 minuti per consegnare le chiavi all’arbitro e ritirare i documenti; d-non ha mai rivolto all’arbitro frasi ingiuriose o irriguardose; 3) prima di lasciare il campo l’arbitro entrò negli spogliatoi del Marsaglia soffermandosi alcuni minuti, salutando i giocatori con appuntamento in un locale pubblico. Chiede l’annullamento di tutte le sanzioni e che vengano sentiti i sigg.CORCAGNANI, MARCHIONNI, ROSSI e STECCONI. La Commissione, - premesso che i quattro signori sopra indicati non vengono sentiti in quanto il ricorso non è stato da loro direttamente proposto; - fatto presente che la parte del ricorso riguardante le sanzioni a carico dei sigg.ROSSI, STECCONI e MARCHIONNI non viene presa in esame poiché trattasi di provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art.41 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente il referto originario dal quale si evince che il dir.acc.uff.CORCAGNANI, a fine gara, rivolgeva espressioni offensive e scurrili all’arbitro; entrava poi nello spogliatoio del direttore di gara impedendone a questi l’accesso; ritardava la consegna delle chiavi dell’auto dell’arbitro, reiterando le esternazioni offensive; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO possa essere punito aon una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.10.2005 l’inibizione del dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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