COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ATLETICO SANTA CROCE avverso squalifica per 4 giornate calc.RONZONI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 35 del 13.4.2005 gara ATLETICO – FABBRICO del 9.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ATLETICO SANTA CROCE avverso squalifica per 4 giornate calc.RONZONI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 35 del 13.4.2005 gara ATLETICO – FABBRICO del 9.4.2005 L’A.S.ATLETICO SANTA CROCE ricorre avverso il provvedimento di cui all’oggetto, sostenendo che l’arbitro sarebbe incorso in un errore di persona poiché le minacce e le offese rivoltegli a fine gara sarebbero state proferire dal calc.CRIVELLARO, espulso nel corso della gara, e non dal calc.RONZONI, espulso successivamente . “Non siamo a chiedere sconti o mettere in discussione la quantità della decisione, ma solo squalificare il giusto colpevole”. La Commissione, - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.RONZONI, espulso per avergli rivolto espressioni ironiche e minacciose, nonché per frasi blasfeme, a fine gara gli correva incontro reiterando le esternazioni , venendo poi fermato ed allontanato da un dirigente della sua squadra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.RONZONI LUCA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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