COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 104 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IGEA MARINA per presunta irregolarità gara SPORTING FORLI’ – IGEA MARINA del 12.12.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 104 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IGEA MARINA
per presunta irregolarità gara SPORTING FORLI’ – IGEA MARINA del 12.12.2004
Il reclamo dell’A.C.IGEA MARINA non può essere preso in esame perché proposto, il
20.4.2005, ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di
tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti
alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”).
La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato
dall’A.C.IGEA MARINA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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