COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 dell’ 11/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 110 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LUGO avverso squalifica per 4 giornate calc.POMINI ENRICO e ammenda € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 del 28.4.2005 gara LUGO – CERVIA del 23.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 dell’ 11/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 110 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LUGO avverso squalifica per 4 giornate calc.POMINI ENRICO e ammenda € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 del 28.4.2005 gara LUGO – CERVIA del 23.4.2005 L’A.S.LUGO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che : 1) l’assistente non avrebbe visto “la manata in faccia ed il calcio da dietro, a gioco fermo, di un calciatore del Cervia al nostro giocatore POMINI ENRICO. Lo sputo dato dal nostro giocatore è stato solo uno schizzo della salivazione, girandosi di scatto verso l’avversario che l’aveva calciato da dietro, a quel punto mandandolo a quel paese si beccava anche una manata in faccia; 2) i cori cui si riferisce il giudice di gara possiamo solo dire che sono inni sfottò verso la squadra dei Campioni e questo se girate i campi dove gioca il Cervia sono cose normali, detti da migliaia e migliaia di tifosi verso gli attori del calcio. Gli insulti verso gli arbitri, che dire, dobbiamo cucire le bocche ai tifosi, oltretutto in questa partita il 90% erano bambini e su 4.000 e passa persone chissà cosa avrà capito l’arbitro ed i suoi collaboratori”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro e l’assistente, sentiti a chiarimenti, integralmente confermando i referti originari, hanno ribadito che : 1) il calc.POMINI, a gioco fermo, sputava volontariamente contro un avversario, colpendolo alla schiena, venendo conseguentemente espulso; 2) durante tutta la gara sostenitori locali rivolgevano frasi di contenuto razzista ad un calciatore di colore dell’A.S.Cervia ed a fine gara un gruppo di detti sostenitori, formato da circa 30/40 persone adulte, indirizzava frasi offensive alla terna arbitrale; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.POMINI ENRICO e l’ammenda di € 250 a carico dell’A.S.LUGO Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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