COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 dell’ 11/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 111 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VIRTUS 2004 avverso squalifica per 4 giornate calc. GIACOMINI MICHEL delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 42 del 21.4.2005 gara CANONICA – VIRTUS del 16.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 dell’ 11/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 111 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VIRTUS 2004 avverso squalifica per 4 giornate calc. GIACOMINI MICHEL delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 42 del 21.4.2005 gara CANONICA – VIRTUS del 16.4.2005 L’U.S.VIRTUS 2004 ricorre avverso il provvedimento di cui sopra segnalando che “non c’è stato, a fine gara, nessun tentativo di aggressione all’arbitro, con molta probabilità l’arbitro ha equivocato l’andamento di una discussione fra il GIACOMINI ed alcuni, fra compagni e dirigenti, nel corso della quale si rimproverava al giocatore il fatto di essersi fatto espellere durante la gara; non c’è stata reiterazione delle frasi offensive e di minaccia in quanto, come detto sopra, trattatasi esclusivamente di una discussione fra dirigenti e giocatori della stessa squadra”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che il calc.GIACOMINI : 1) rivolgeva all’arbitro frasi offensive, accompagnate da ripetute espressioni blasfeme, venendo conseguentemente espulso e allontanandosi reiterava le esternazioni; 2) a fine gara, nel recinto spogliatoi, cercando di avvicinarsi all’arbitro, ma venendo tempestivamente fermato da compagni di squadra che lo trattenevano a stento, indirizzava all’arbitro frasi offensive, scurrili e gravemente minacciose; 3) davanti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, ancora bloccato da compagni di squadra, rivolgeva all’arbitro frasi minacciose di atti estremi; - ritenuto che la sanzione inflitta al calc.GIACOMINI debba essere più specificatamente connessa al riprovevole comportamento messo in atto dallo stesso, d e l i b e r a - di aumentare a 8 le giornate di squalifica del calc.GIACOMINI MICHEL. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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