COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 114 RECLAMO PROPOSTO DA U.P.COPPARESE avverso squalifica per 3 giornate calc.FARINELLI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 dell’11.5.2005 gara DOZZESE – COPPARESE dell’8.5.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
114 RECLAMO PROPOSTO DA U.P.COPPARESE avverso squalifica per 3 giornate calc.FARINELLI MARCO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 dell’11.5.2005 gara DOZZESE – COPPARESE dell’8.5.2005
L’U.P.COPPARESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, a fine partita
“come succede in tutte le gare, vi è stato uno scambio di opinioni tra i giocatori FARINELLI e D’Amato senza andare oltre le stesse parole. A questo punto si è intromesso l’arbitro che ha motivato il fatto di aver voluto dividere i giocatori ed aver inoltre subito offese”. Da parte del calc.FARINELLI, alla vista del cartellino rosso, vi è stata solo una esclamazione colorita e non una offesa. Chiede una “drastica” riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che, al termine della gara, il calc.FARINELLI aveva un
acceso diverbio con un giocatore avversario, al quale rivolgeva espressioni offensive e minacciose, indirizzando poi frasi estremamente irriguardose all’arbitro, quando questi interveniva per portare la calma,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FARINELLI MARCO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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