COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 115 RECLAMO PROPOSTO DA S.SPORTIVA BAGNESE per presunta irregolarità gare BAGNESE – SIMEX CONSELICE del 6.2.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
115 RECLAMO PROPOSTO DA S.SPORTIVA BAGNESE per presunta irregolarità
gare BAGNESE – SIMEX CONSELICE del 6.2.2005
Il reclamo della S.SPORTIVA BAGNESE non può essere preso in esame perché proposto, il 5.5.2005,
ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”).
La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla
S.SPORTIVA BAGNESE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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