COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 117 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO avverso squalifica per 5 giornate calc.LOTTI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 del 4.5.2005 gara SANTERNO – FONTANELICE del 30.4.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
117 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO avverso squalifica per 5 giornate calc.LOTTI ROBERTO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 del 4.5.2005 gara SANTERNO – FONTANELICE del 30.4.2005
Il reclamo proposto dall’A.S.SANTERNO non può essere preso in esame perché sottoscritto dal Presidente
sig.Spada Daniele, inibito sino al 5.8.2005, ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. e) del C.G.S. (“Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo dell’A.S.SANTERNO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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