COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 118 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO avverso inibizione al 5.8.2005 dir.acc.uff.SPADA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 del 4.5.2005 gara SANTERNO – FONTANELICE del 30.4.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
118 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO avverso inibizione al 5.8.2005 dir.acc.uff.SPADA DANIELE
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 del 4.5.2005 gara SANTERNO – FONTANELICE del 30.4.2005
Il presente reclamo, in quanto sottoscritto dal dir.acc.uff.SPADA, viene esaminato come presentato
personalmente dallo stesso e non dall’A.S.Santerno. Il dir.acc.uff.SPADA ricorre avverso il sopra riportato provvedimento facendo presente che, al termine della gara “si rivolgeva all’arbitro chiedendogli di essere indulgente nei confronti del giocatore Roberto Lotti, precedentemente espulso”. “Le richieste “sicuramente sono state insistite, ma mai, ripeto, mai, potevano essere considerate come irriguardose nei confronti dell’arbitro. In conclusione crede “che il suo comportamento sia meritevole di una semplice ammonizione e non assolutamente di una squalifica così lunga”.
La Commissione,
- premesso che il dir.acc.uff.SPADA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente
invitato, non si è presentato all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il dir.acc.uff.SPADA, a fine gara, nel ritirare i
documenti, invitava l’arbitro a minimizzare il comportamento tenuto dal calc.Lotti, al fine di permetterne la partecipazione ai play off, rinnovando la richiesta mentre lasciava lo spogliatoio del direttore di gara;
- considerato di estrema gravità il comportamento messo in atto dal dir.acc.uff.SPADA, che si configura
quale violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 5.8.2005 del dir.acc.uff.SPADA DANIELE.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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