COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 25/05/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL MISANO avverso squalifica per 6 giornate calc.ZANZANI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 dell’11.5.2005 gara REAL MISANO – DEL CONCA SANCLEMORCIANO dell’8.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 25/05/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL MISANO avverso squalifica per 6 giornate calc.ZANZANI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 dell’11.5.2005 gara REAL MISANO – DEL CONCA SANCLEMORCIANO dell’8.5.2005 L’A.S.REAL MISANO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, il calc.ZANZANI “si dirigeva verso il direttore energicamente, dopo che diversi nostri tesserati si erano avventati su di lui per contestare duramente la decisione presa dallo stesso” e “spingeva il direttore di gara per sottrarlo alle contestazioni in seguito alla decisione presa, però il gesto non deve vedersi esclusivamente come atto di violenza, ma come protezione per levarlo dalla mischia venutasi a creare”. “Lo stesso ZANZANI è stato preso dal direttore di gara come unico capo espiatorio della contestazione, fraintendendo le reali intenzioni dello stesso”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, il calc.ZANZANI lo spingeva volontariamente, con veemenza, con le mani al petto per 3/4 volte, facendolo indietreggiare di circa un metro, senza procurargli dolore fisico, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.ZANZANI MASSIMILIANO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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