COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 25/05/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.FOLGORE avverso squalifica per 18 mesi calc.RUSSO IVAN, perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifca e ammenda € 200 per omissione doveri per la protezione della incolumità dell’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 38 del 28.4.2005 gara FORLGORE – BORGONOVESE del 24.4.2005 – XII^ giornata di ritorno
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 25/05/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.FOLGORE
avverso squalifica per 18 mesi calc.RUSSO IVAN, perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in
classifca e ammenda € 200 per omissione doveri per la protezione della incolumità dell’arbitro
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 38 del 28.4.2005
gara FORLGORE – BORGONOVESE del 24.4.2005 – XII^ giornata di ritorno
Il F.C.FOLGORE, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati
facendo presente che : 1) al fine di evitare la decretata espulsione del calc.Masarati “nel parapiglia che ne è seguito alcuni
giocatori della FOLGORE sono intervenuti per allontanare i più turbolenti, non riuscendo tuttavia ad evitare il contatto con
l’arbitro. Visto come è invece riconosciuto ed ammesso da tutti i presenti, è stato raggiunto da una manata, non voluta dal
calc.RUSSO IVAN, nel tentativo di strappargli di bocca il fischietto; 2) l’ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti non era
possibile in quanto ciò avrebbe configurato l’ipotesi di indebita presenza in campo di persone non autorizzate e ciò sarebbe
potuto apparire una specie di invasione di campo contro la decisione arbitrale; l’addetto all’arbitro si trovava nell’area adibita
a giocatori e arbitro, come prescritto, e la repentinità dell’episodio e la sua breve durata non avrebbero, comunque,
consentito il raggiungimento del luogo del fatto in tempo utile per evitare le conseguenze ormai avvenute. Nulla faceva
presumere che l’arbitro avesse portato a termine l’incontro in condizioni fisiche menomate”; 3) “il direttore di gara non aveva
avvisato né il capitano, né i dirigenti avversari di aver proseguito la gara pro-forma. Chiede la riforma delle decisioni del G.S.
e che vengano sentiti due dirigenti della società.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante la perdita della gara e la penalizzazione di 1 punto in
classifica non può essere presa in esame in quanto, trattandosi della quart’ultima giornata di campionato, non sono stati
osservati dalla reclamante i termini per l’invio del ricorso a questa C.D. e della copia alla controparte, come stabilito dalla
circ.171/A della F.I.G.C., datata 22.2.2005, allegata al C.U.n. 35 del C.P. di Piacenza, datato 6.4.2005 (“Per i procedimenti
di seconda istanza avanti la C.D. presso il Comitato Regionale gli eventuali reclami, dovranno pervenire a mezzo telefax o
altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno
successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo e contestuale invio –
sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa”). La Commissione,
conseguentemente, dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la perdita della gara e la penalizzazione di 1
punto in classifica;
- premesso altresì che non viene presa in considerazione la richiesta di audizione dei due dirigenti segnalati,
in quanto i procedimenti si svolgono sulla base dei documenti ufficiali,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che, dopo l’espulsione di un calciatore del Folgore F.C., tutti i giocatori di detta compagine lo circondavano
protestando ed un pugno lo raggiungeva alla mandibola sinistra, causandogli forte dolore, senso di soffocamento ed una
condizione psico-fisica che non gli consentiva di portare a termine la gara, se non pro-forma e che per la repentinità del
gesto non riusciva ad identificarne l’autore (dalla ricorrente poi comunicato al G.S. quale il calc.RUSSO IVAN);
- valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado;
- ritenuto, comunque, del tutto impossibile per i dirigenti del FOLGORE F.C. potere riuscire ad evitare il
gesto inconsulto del pugno alla mandibola dell’arbitro che, per ammissione dello stesso, è stato compiuto in modo talmente
rapido da non permettergli la identificazione dell’autore, successivamente segnalato dalla ricorrente nel calc.RUSSO, cui è
stato inflitto il provvedimento disciplinare qui reclamato,
d e l i b e r a
- di annullare l’ammenda di € 200 a carico del FOLGORE F.C. e di confermare tutti gli altri
provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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