COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTALE 2000 Avverso squalifica per 1 giornata calc.LUGLI GIACOMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 25.5.2005 gara CALDERARA – MONTALE del 18.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTALE 2000 Avverso squalifica per 1 giornata calc.LUGLI GIACOMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 25.5.2005 gara CALDERARA – MONTALE del 18.5.2005 Il ricorso dell’A.C.MONTALE non può essere preso in esame perché concerne un provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara). . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’A.C.MONTALE 2000 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it