COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTALE 2000 Avverso squalifica per 1 giornata calc.LUGLI GIACOMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 25.5.2005 gara CALDERARA – MONTALE del 18.5.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTALE 2000
Avverso squalifica per 1 giornata calc.LUGLI GIACOMO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 25.5.2005
gara CALDERARA – MONTALE del 18.5.2005
Il ricorso dell’A.C.MONTALE non può essere preso in esame perché concerne un provvedimento non
impugnabile ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari
di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara).
. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato
dall’A.C.MONTALE 2000 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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