COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 08/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TORNEO PARMEGGIANI RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALDERARA L.C.L.97 avverso squalifica al 26.5.2006 calc.FRANCALANCI MORENO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 45 del 26.5.2005 gara CALDERARA – DOZZESE del 19.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 08/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TORNEO PARMEGGIANI RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALDERARA L.C.L.97 avverso squalifica al 26.5.2006 calc.FRANCALANCI MORENO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 45 del 26.5.2005 gara CALDERARA – DOZZESE del 19.5.2005 L’ASS.CALDERARA L.C.L.97 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che è vero che il calc.FRANCALANCI “ha offeso e minacciato gravemente l’arbitro e tutta la categoria dalla tribuna. Ma, invitato a lasciare la tribuna il FRANCALANCI rientrava nello spogliatoio e, dopo aver fatto la doccia, lasciava il campo sportivo di Calderaia, prima della sospensione della gara. Alla sospensione della gara una persona non autorizzata entrata forzando la porta d’accesso degli spogliatoi, proferiva, avvicinandosi all’arbitro, frasi offensive e minacciose nei suoi confronti, ma era trattenuto prontamente dal dirigente FIGC e dai nostri dirigenti. Pur condannando in maniera ferma e decisa l’accaduto, richiediamo una riduzione della squalifica, non essendo il FRANCALANCI responsabile di quanto a lui imputato nella seconda parte del referto arbitrale”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti : 1) ha integralmente confermato il referto originario dal quale si evince che il calc.FRANCALANCI, nel corso del primo tempo della gara, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per proteste e offese all’arbitro, gli si avvicinava e lo spingeva per due/tre volte, petto contro petto, venendo poi allontanato da alcuni compagni di squadra. Dall’inizio del secondo tempo, e sino al momento della sospensione della gara, dalla tribuna, indirizzava all’arbitro gravi minacce e offese estese a tutta la categoria. Al termine dell’incontro, mentre l’arbitro si apprestava a raggiungere gli spogliatoi, avvicinatoglisi nuovamente, reiterava le offese e le minacce, cercando, più volte, di colpirlo con pugni, non riuscendovi per l’intervento di un dirigente dela F.I.G.C.. Fermatosi poi davanti allo spogliatoio, ancora ripeteva le esternazioni; 2) ha dichiarato di non aver alcun dubbio sulla identificazione del calc.FRANCALANCI nella persona che al termine dell’incontro si è reso responsabile del comportamento di cui al punto precedente; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica al 26.5.2006 del calc.FRANCALANCI MORENO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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