COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 08/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TORNEO RICCI RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO avverso squalifica al 31.12.2005 calc.ATLANTI ANTHONY delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 45 del 25.5.2005 gara FUSIGNANO – SPORTING FORLI’ del 16.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 08/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TORNEO RICCI RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO avverso squalifica al 31.12.2005 calc.ATLANTI ANTHONY delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 45 del 25.5.2005 gara FUSIGNANO – SPORTING FORLI’ del 16.5.2005 L’A.S.FUSIGNANO CALCIO, pur consapevole del comportamento inadeguato verso il direttore di gara dell’ATLANTI ANTHONY, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato “in considerazione che lo stesso, dispiaciuto per l’accaduto, ha ammesso di avere avuto una reazione eccessiva e non motivata al momento dell’espulsione” e chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il calc.ALTANTI, alla notifica del provvedimento di espulsione per offese all’arbitro e per frase blasfema, metteva le mani sul petto dell’arbitro spingendolo più volte ed a fine gara, davanti agli spogliatoi, reiterava le offese, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica al 31.12.2005 del calc.ATLANTI ANTHONY. Dispone per l’addebitamento della tassa, non versata.
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