COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 15/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE C 1 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. SANTORO MIRCO, all.SIMEC EAGLES SASSUOLO avverso squalifica al 31.12.2005 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 25.5.2005 gara ECLISSE – SIMEC EAGLES del 21.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 15/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE C 1 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. SANTORO MIRCO, all.SIMEC EAGLES SASSUOLO avverso squalifica al 31.12.2005 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 25.5.2005 gara ECLISSE – SIMEC EAGLES del 21.5.2005 Il sig.SANTORO MIRCO ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe affermando che, stizzito per il comportamento dei giocatori della propria squadra, stava volontariamente abbandonando il campo di gioco, girandosi dalla parte in cui stazionava “un gruppo composto dai giocatori della Under 21 dell’Eclisse, che per tutta la gara proferiva offese a tutta la nostra squadra”, chiedevo quale era il motivo di tale comportamento, considerato anche che la Simec Eagles stava perdendo largamente. “Uno di loro mi è venuto incontro e mi ha spintonato, io ho reagito non colpendolo con un pugno, ma spintonandolo con le due mani protese al petto, dopo di che sono stato aggredito da tutti i componenti del gruppetto(sette, otto persone), che mi hanno colpito ed ai quali in quella circostanza ho reagito colpendo. E’ molto diversa che descrivere che sia stato io a colpirli, ci vorrebbe un folle ad alzarsi dalla panchina e dirigersi da solo contro una decina di persone”. “Al termine dell’incontro sono andato negli spogliatoi degli arbitri scusandomi” per l’accaduto ed uno degli arbitri ha detto che non si era neanche accorto che fosse uscito. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : al 26° del secondo tempo l’all.SANTORO alzatosi dalla panchina, a gioco in svolgimento e senza l’assenso del direttore di gara, usciva indebitamente dal terreno di gioco per recarsi sulla tribuna, ove si trovavano sostenitori della società avversaria. Il gioco proseguiva e l’arbitro, giratosi verso la tribuna, vedeva l’all.SANTORO colpire con un violento pugno al volto un sostenitore de l’Eclisse, accompagnando il gesto con offese. L’all.SANTORO, accerchiato da 7/8 tifosi avversari, colpito a sua volta, si scagliava contro i sostenitori de l’Eclisse, colpendoli con pugni, calci al volto, al torace ed alle gambe, sinchè gli addetti alla forza pubblica sostitutiva riuscivano a fermarlo ed a farlo rientrare sul terreno di gioco, mentre ancora indirizzava invettive verso la tribuna; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica al 31.12.2005 dell’all.SANTORO MIRCO. Dispone per l’incameramento della tassa versata.
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