COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 28/09/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°11 del 28/09/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 3 RECLAMO PROPOSTO DA POL.CAMPEGINESE
per presunta irregolarità gara CAMPEGINESE – CASINA dell’11.9.2005
La POL.CAMPEGINESE eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe
preso parte, nelle file della POL.CASINA, il calc.CAVATORTI MASSIMILIANO, nato il 6.12.1975, “squalificato, dovendo scontare una giornata residua dalla stagione sportiva 2004/2005, come da C.U.n.41 del 18.5.2005 e da successivo elenco residuo sanzioni allegato al C.U.n.1 stagione sportiva 2005/2006. Si richiede, per la suddetta irregolarità, di assegnare la vittoria alla POL.CAMPEGINESE, come da regolamento”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 41 del C.R.E.R., datato 18.5.2005, in relazione
al campionato di Promozione, fra i giocatori non espulsi dal campo, il calc.CAVATORTI MASSIMILIANO, risulta
squalificato per 1 giornata di gara, per raggiungimento della IV^ ammonizione; all'oggetto (terminata con il risultato : CAMPEGINESE 0 – CASINA 2) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere alla POL.CASINA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara
CAMPEGNESE – CASINA dell’11.9.2005 ed al calc.CAVATORTI MASSIMILIANO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .