COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 7 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN DAMASO per presunta irregolarità gara VIGNOLA 1907 – SAN DAMASO dell’11.9.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 7 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN DAMASO per presunta irregolarità gara VIGNOLA 1907 – SAN DAMASO dell’11.9.2005 Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto inoltrato alla controparte ad un indirizzo diverso da quello indicato sull’annuario 2004/2005 del C.R.E.R.(quello relativo alla stagione sportiva corrente è in corso di stampa) e da quello riportato nella scheda di iscrizione al campionato 2005/2006. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla POL.SAN DAMASO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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