COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PILASTRO avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 8 dell’8.9.2005 gara BUDRIO CALCIO 93 – PILASTRO del 4.9.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°12 del 06/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PILASTRO
avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 8 dell’8.9.2005
gara BUDRIO CALCIO 93 – PILASTRO del 4.9.2005
Il presente ricorso dell’A.S.PILASTRO non può essere preso in esame in quanto non risulta essere stato
inviato in copia alla controparte, come fissato dall’ art.29 comma 5 del C.G.S.(“Copia della dichiarazione e dei motivi del
reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”), né è stata allegata la ricevuta della
raccomandata comprovante tale invio, come espressamente richiesto a mezzo telefax del 21.9.2005.
. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato
dall’A.S.PILASTRO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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