COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 12/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 10 RECLAMO PROPOSTO DA POL. 2000 avverso inibizione al 28.11.2005 dir.acc.uff.CEREDA MARCELLO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 11 del 28.9.2005 gara POL.2000 – CALCIO E.MATTEI TORNEO PRIMAVERA FEMMINILE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 12/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 10 RECLAMO PROPOSTO DA POL. 2000 avverso inibizione al 28.11.2005 dir.acc.uff.CEREDA MARCELLO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 11 del 28.9.2005 gara POL.2000 – CALCIO E.MATTEI TORNEO PRIMAVERA FEMMINILE La POL.2000 ricorre avverso il sopra riportato provvedimento mettendo in evidenza che “il nostro D.S. e altre persone presenti in panchina, anche della squadra avversaria, hanno riportato che si è trattato di un battibecco sull’operato dell’arbitro, senza però arrivare a offese e minacce. A fine gara, inoltre, il nostro D.S. e l’arbitro si sono saluati cortesemente senza tornare sull’argomento”. Chiede di rivalutare il caso. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il dir.acc.uff.CEREDA veniva allontanato dal campo di gioco per proteste ed offese all’arbitro e, nell’allontanarsi aggiungeva frasi minacciose; - ritenuto che il comportamento, pur riprovevole, del dir.acc.uff.CEREDA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 13.11.2005 l’inibizione del dir.acc.uff.CEREDA MARCELLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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