COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 19/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 15 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.NEW LIFE’S avverso squalifica per 5 giornate calc.GENTILI ANDREA e BONZANINI ANDREA, penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 28.9.2005 gara NEW LIFE’S – OLSITALIA del 24.9.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°14 del 19/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE C 2
15 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.NEW LIFE’S avverso squalifica per 5 giornate calc.GENTILI ANDREA e BONZANINI ANDREA, penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 28.9.2005 gara NEW LIFE’S – OLSITALIA del 24.9.2005
L’A.S.NEW LIFE’S, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti
sostenendo che “al fischio finale sono entrati sul campo una decina di sostenitori che avvicinavano l’arbitro(vista la posizione
sopradescritta la società non ha avuto il tempo materiale per evitarlo) urlandogli frasi ingiuriose, ma non per aggredirlo; a quel punto interveniva tempestivamente l’addetto alla Forza Pubblica di Sicurezza per calmare i sostenitori e per fermare il giocatore GUARNIERI MASSIMO che, lasciata la panchina, correva verso il direttore di gara con fare minaccioso”. Alcuni tesserati del New Life’s ed anche il calc.BONZANINI ANDREA allontanavano i sostenitori entrati sul terremo di gioco. Mentre l’arbitro veniva accompagnato dalla parte opposta dall’uscita, un vecchietto si aggirava da quelle parti “ed allungandosi da dietro dava una pacca sulla testa al direttore di gara ed immediatamente fuggiva verso l’uscita, inseguito da n.7 GENTILI ANDREA che lo redarguiva.
L’addetto alla F.P.S. accompagnava per precauzione il direttore di gara sino allo spogliatoio e quando l’arbitro usciva, raggiungeva da solo tranquillamente la propria autovettura nel parcheggio. Aggiunge che : 1) la difesa dell’arbitro è stata fatta anche da alcuni
tesserati e sostenitori del New Life’s; 2) “per la pacca sulla testa ricevuta dal direttore di gara da parte di un anziano signore (e non un violento pugno come riportato), la società è sicuramente responsabile, ma diventa quasi impossibile controllare i sostenitori a fine gara”; 3) “i giocatori GENTILI ANDREA e BONZANINI ANDREA non hanno tentato in alcun modo di aggredire il direttore di gara e neppure proferito espressioni offensive essendo completamente estranei alla vicenda, chè, anzi, si sono attivamente adoperati per allontanare sia i sostenitori locali entrati sul terreno di gioco, sia altri due compagni di squadra che stavano assumendo comportamenti non regolamentari”; 4) il calc.ROSSETTI si avvicinava al direttore di gara per stringergli la mano , ma sbeffeggiandolo ritrae la mano e pronuncia frasi ingiuriose ed irripetibili verso lo stesso, andandosene poi verso lo spogliatoio, senza tentare di aggredirlo; 5) “l’arbitro non è stato accompagnato da dirigenti dell’Olsitalia alla propria autovettura nel parcheggio”.
Chiede la completa cancellazione delle squalifiche dei calc.GENTILI e BONZANININI e che “le venga almeno restituito il punto in classifica”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti ha confermato integralmente il referto originario, dal quale si
rileva che : a) a fine gara, mentre si stava dirigendo verso gli spogliatoi, veniva affrontato da un gruppo di giocatori del New Life’s, fra
i quali riconosceva i calc.GUARNIERI, BOLZANINI, ROSSETTI e GENTILI, che, indirizzandogli frasi offensive e scurrili, gli si
avvicinavano minacciosamente, cercando di strattonarlo per le braccia, non riuscendovi per l’intervento di giocatori della squadra avversaria; b) nel frangente entrava sul terreno di gioco, con la intenzione di avvicinarglisi, una quindicina di sostenitori locali. Uno di questi colpiva l’arbitro con un forte pugno alla testa, provocandogli forte ed intenso dolore ed un graffio sulla parte sinistra del collo, nonché senso di forte smarrimento e mancanza delle forze. Il medesimo aggressore gli afferrava con forza il braccio sinistro, procurandogli, oltre ad un forte dolore, una vistosa ecchimosi. Solo allora interveniva il dirigente addetto all’arbitro ed alla forza pubblica sostitutiva che, sottraendolo all’aggressore, lo scortava, dopo alcuni minuti, nello spogliatoio; c) espletate le formalità di fine gara, l’arbitro lasciava il recinto di gioco, accompagnato dai dirigenti della squadra ospite; d) a tarda sera, ormai presso la propria abitazione, l’arbitro accusava dolori alla testa ed al braccio sinistro e, recatosi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Correggio, gli veniva diagnosticata una “ecchimosi al braccio sinistro e minime escoriazioni al livello laterale sinistro del collo, con prognosi di 5 giorni s.c.; - ritenuto, anche sulla base di quanto direttamente riferito dall’arbitro, che il comportamento messo in atto dai calc.GENTILI e BONZANINI, pur disdicevole, possa essere punito con una sanzione più contenuta;
- ravvisato altresì che l’oggettiva responsabilità della società New Life’s in ordine al comportamento dei propri
sostenitori sia già stata sufficientemente sanzionata con l’ammenda di € 500 a carico della stessa disposta in primo grado,
d e l i b e r a
- di ridurre a 4 le giornate di squalifica dei calc.GENTILI ANDREA e BONZANINI ANDREA e l’annullamento della
penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell’A.S.NEW LIFE’S.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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