COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 18 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.TRESSANO avverso squalifica per 3 giornate calc.CHAROF MOHSINE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 12.10.2005 gara TRESSANO – VIGOR del 9.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 18 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.TRESSANO avverso squalifica per 3 giornate calc.CHAROF MOHSINE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 12.10.2005 gara TRESSANO – VIGOR del 9.10.2005 L’U.S.TRESSANO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che il calc.CHAROF MOHSINE “è stato provocato pesantemente con insiti razziali dall’avversario, che sistematicamente gli ha messo le mani addosso, senza che CHAROF rispondesse alle provocazioni, anche perché intimidito dal navigato avversario”. “CHAROF non ha assolutamente offeso l’avversario né tantomeno calciato lo stesso. Riteniamo che il direttore di gara, nella confusione, abbia fatto di tutte le erbe un fascio, addossando ingiustamente ad entrambi gli espulsi le medesime responsabilità”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimento, nel confermare integralmente il referto originario, ha ribadito che, trovandosi a non più di 2 metri di distanza, ha perfettamente percepito le frasi offensive che il calc.CHAROF e l’avversario si sono scambiate nonché visto chiaramente le spinte datesi reciprocamente, così come il calcio ad un ginocchio inferto dal calc.CHAROF all’avversario, -d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CHAROF MOSHINE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it