COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 20 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO COTIGNOLA avverso squalifica per 4 giornate calc.ZAFFAGNINI FRANCESCO ed al 5.5.2006 calc.GALASSI MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 12 del 5.10.2005 gara CALCIO COTIGNOLA – SOLAROLO dell’1.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 20 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO COTIGNOLA avverso squalifica per 4 giornate calc.ZAFFAGNINI FRANCESCO ed al 5.5.2006 calc.GALASSI MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 12 del 5.10.2005 gara CALCIO COTIGNOLA – SOLAROLO dell’1.10.2005 L’A.S.CALCIO COTIGNOLA, della quale è stato sentito un ddirigente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati significando che : 1) il calc.ZAFFAGNINI, sbagliando, “ha reagito ad una tremenda zuccata, vista da tutti ma non dall’Arbitro, che l’avversario gli aveva dato”; 2) il calc.GALASSI “vistosi ammonito al primo interevento, chiedeva spiegazioni all’arbitro, ritenendo di essere entrato magari con troppa foga, ma di aver colpito sia il pallone che l’avversario. L’Arbitro, a nostro avviso troppo frettolosamente, lo ha espulso. A quel punto il GALASSI si è avvicinato(sbagliando) un po’ troppo all’Arbitro, ma non ha alzato le mani, ha abbracciato lo stesso, accarezzandolo, ma non lo ha assolutamente schiaffeggiato”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di avere espulso : 1) il calc.ZAFFAGNI per aver dato un forte pugno in viso ad un giocatore avversario; 2) il calc.GALASSI perche, a seguito di una ammonizione comminatagli per avere spinto un calciatore avversario, gli rivolgeva frasi reiteratamente offensive e, dopo la conseguente esibizione del cartellino rosso, gli appoggiava la testa sulla fronte, lo colpiva con due leggeri schiaffi e gli cingeva il collo con un braccio, costringendolo a camminare per alcuni passi insieme a lui, che stava lasciando il terreno di gioco; - non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.ZAFFAGNINI FRANCESCO ed al 5.5.2006 del calc.GALASSI MICHELE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it