COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 03/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 22 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.MICHELI ERNESTO,delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 19.10.2005 gara COMACCHIO LIDI – CESENATICO del 16.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 03/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 22 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.MICHELI ERNESTO,delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 19.10.2005 gara COMACCHIO LIDI – CESENATICO del 16.10.2005 L’U.S.COMACCHIO LIDI ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che “il MICHELI era andato per separare alcuni giocatori di entrambe le squadre, arrivate ad una animata discussione fra loro, non ha messo le mani addosso ad alcun avversario; infatti a chiarimento richiesto al GDL più vicino”, questi dichiarò che, avendo l’arbitro già preso il provvedimento di espulsione, lui non avrebbe potuto intervenire. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito di avere espulso il calc.MICHELI perché lo stesso, a gioco fermo, aveva colpito un giocatore avversario con uno schiaffo al volto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MICHELI ERNESTO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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