COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 03/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 24 RECLAMO PROPOSTO DA POL.TORRE DISMANO avverso squalifica per 3 giornate calc.PERRINI MARCO e per 4 giornate calc.CANGINI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 14 del 19.10.2005 gara TORRE DISMANO – VILLAMARINA del 16.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 03/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 24 RECLAMO PROPOSTO DA POL.TORRE DISMANO avverso squalifica per 3 giornate calc.PERRINI MARCO e per 4 giornate calc.CANGINI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 14 del 19.10.2005 gara TORRE DISMANO – VILLAMARINA del 16.10.2005 La POL.TORRE DISMANO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati sostenendo che : 1) “il CANGINI, dopo aver dato aiuto all’avversario per sollevarsi da terra, poggiando la mano sulla spalla dello stesso, rispondeva verbalmente a frasi di scherno indirizzategli, cercando di chiudere la discussione con l’intervento civile del compagno di squadra PERRINI, che si adoperava per allontanare il compagno e lo stesso avversario. Quando l’arbitro si è avvicinato per controllare la situazione, il PERRINI, sotto tensione per la partita persa ha inteso, venendo meno certamente al rispetto dovuto al direttore di gara, giudicare l’arbitraggio con una frase ironica”. Chiede una riduzione delle sanzione. La Commissione, - premesso che la POL.TORRE DISMANO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che, al termine dell’incontro : 1) il calc.PERRINI, capitano della POL..TORRE DISMANO, rivolgeva all’arbitro una frase reiteratamente offensiva; 2) il calc.CANGINI indirizzava ad un calciatore avversario epiteti offensivi e gravemente minacciosi; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.CANGINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.CANGINI FILIPPO e di confermare la squalifica per 3 giornate del calc.PERRINI MARCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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