COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 26 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO CASTROCARO avverso squalifica per 4 giornate calc.BARTOLINI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 26.10.2005 gara CASTROCARO – CLASSE del 23.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 26 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO CASTROCARO avverso squalifica per 4 giornate calc.BARTOLINI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 26.10.2005 gara CASTROCARO – CLASSE del 23.10.2005 L’A.S.CALCIO CASTROCARO ricorre avverso il provvedimento sopra riportato significando che “alla fine della gara, all’uscita dal campo, il portiere della squadra avversaria derideva e sputava conto il BARTOLINI, questi reagiva con parole oltraggiose contro l’avversario, nel frattempo, nelle vicinanze si trovava l’assistente dell’Arbitro, il quale ha creduto che dette parole fossero rivolte verso di lui, quindi ha avvertito l’Arbitro, che immediatamente, senza accertarsi di quello che effettivamente era accaduto, estraeva il cartellino roso, espellendo il BARTOLINI. L’atto affrettato del Direttore di gara ha innervosito ulteriormente il BARTOLINI, che veniva trattenuto e accompagnato negli spogliatoi”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dai dettagliati referti in atti si rileva che, a fine gara, il calc.BARTOLINI rivolgeva all’assistente arbitrale una frase offensiva che per il suo contenuto specifico ad altri non poteva essere rivolta che allo stesso e che, dopo l’esibizione del cartellino rosso da parte dell’arbitro, al rientro negli spogliatoi, detto calciatore, sbracciandosi, cercava di avvicinare prima l’assistente, poi l’arbitro, impeditone in entrambi i momenti dall’intervento di compagni di squadra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.BARTONINI LUCA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it