COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 34 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PONTE RONCA avverso squalifica al 20.2.2006 calc.CASSANELLI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara DECIMA – PONTE RONCA del 16.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 34 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PONTE RONCA avverso squalifica al 20.2.2006 calc.CASSANELLI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara DECIMA – PONTE RONCA del 16.10.2005 L’A.S.PONTE RONCA, della quale è stato sentito un dirigente , ricorre avverso il provvedimento sopra indicato sostenendo che “in occasione di un calcio di punizione in area di rigore si è creato un capannello di giocatori delle due squadre. Come al solito gli attaccanti cercavano di liberarsi dalle marcature troppo strette a cui sono sottoposti in questi casi. Nel divincolarsi dall’abbraccio di un avversario CASSANELLI colpisce con una manata al volto il giocatore che lo stava trattenendo. Nello slancio costui cade e CASSANELLI lo urta blandamente. L’arbitro fischia ed espelle immediatamente, tra la sorpresa generale, CASSANELLI”. “Ora non sappiamo perché l’Arbitro abbia valutato in questa maniera un episodio ch sembrava banale nella sua dinamica. Aveva un pregiudizio nei confronti di CASSANELLI? Può essere. Era piazzato in una posizione che l’ha spinto ad interpretare l’accaduto? Può essere anche questo. Tutte due le cose insieme e anche qualcos’altro che non sappiamo? Forse si. Fatto sta che l’Arbitro in questa occasione ha male giudicato un episodio, ripetiamo, assolutamente banale. La prova sta nelle dichiarazioni del giocatore che ha subito il fallo : Lanzi Agostino”, come da dichiarazione che allega. Ribadendo che il calc.CASSANELLI non ha colpito l’avversario mentre era a terra, chiede che la squalifica sia commisurata a quella per un normale fallo di gioco ovvero ad una giornata di squalifica. La Commissione, - premesso che la dichiarazione del calc,Lanzi non viene presa in esame in quanto i procedimenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali (rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed eventuali supplementi); - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato di avere espulso il calc.CASSANELLI perché, a gioco fermo, mentre un suo compagno si apprestava a calciare una punizione, aveva colpito con un pugno ad un occhio un giocatore avversario e che, mentre questi era a terra non aveva cercato di scansarlo per evitare di camminargli sopra, andando così a colpirlo alle gambe; - considerato che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc.CASSANELLI, possa, anche in relazione alle precisazioni fornite dall’arbitro, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 20.1.2006 la squalifica del calc.CASSANELLI MASSIMILIANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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