COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 27 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.SPILAMBERTO per presunta irregolarità gara SPILAMBERTO – FOLGORE BAGNO del 9.10.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
27 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.SPILAMBERTO per presunta irregolarità
gara SPILAMBERTO – FOLGORE BAGNO del 9.10.2005
Il F.C.SPILAMBERTO eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata perché “la
società U.S.FOLGORE BAGNO ha impiegato nella gara come all’oggetto il giocatore PETERLINI
ALESSANDRO, nato il 13.11.1986, soggetto a provvedimento disciplinare come da C.U.n.37 del
20.4.05 (squalifica per tre giornate), non avendo titolo a partecipare. Si precisa che il giocatore PETERLINI ALESSANDRO ha partecipato alle precedenti gare di campionato disputate (n. 4) con la Società U.S.FOLGORE BAGNO. Ed inoltre il provvedimento di squalifica di tre gare nella stagione 2004/2005 inoltrato al giocatore PETERLINI ALESSANDRO era stato per la gara nel campionato Juniores Regionale. Pertanto si chiede che la gara venga assegnata alla reclamante”.
La Commissione
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.PETERLINI ALESSANDRO sia stato
schierato in campo, nelle file dell’U.S.FOLGORE BAGNO nella gara sopra indicata;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 37 del C.R.E.R. datato 20.4.2005,
relativamente al Campionato Regionale Juniores, fra i calciatori espulsi dal campo, il calc.PETERLINI ALESSANDRO risulta squalificato per 3 giornate di gara;
- considerato che il parere interpretativo della Corte Federale datato 18.12.2003 degli artt.14
(Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati) e 17 (Esecuzione delle sanzioni) del C.G.S., concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori (pubblicato sul C.U.n. 24 del 30.12.2003) chiarisce che : “a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa avere partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato), può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra; b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa”;
- atteso che il calc.PETERLINI ALESSANDRO, nato il 13.11.1986, in virtù delle disposizioni
contenute nel C.U.n. 1 della L.N.D. datato 1.7.2005 (“Alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1987 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori fuori quota, nati dal 1° gennaio 1985, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali) e nel C.U. n. 2 del C.R.E.R. datato 22.7.2005 (“Alle gare di Campionato Regionale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di 4 calciatori fuori quota, nati dal 1° gennaio 1985”) può prendere parte in qualità di “fuori quota” al Campionato Regionale
Juniores 2005/2006 cui l’U.S.FOLGORE BAGNO risulta iscritta e partecipante;
- valutato pertanto che il calc.PATERLINI debba, in qualità di “fuori quota”, scontare la
squalifica residua della stagione 2004/2005 nelle gare del Campionato Regionale Juniores 2005/2006 (manifestazione omogenea a quella per la quale aveva riportato la sanzione), e, pertanto, avesse pieno titolo di prendere parte alla gara di cui all’oggetto,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo del F.C.SPILAMBERTO 96, confermando il risultato conseguito sul
campo : SPILAMBERTO 0 – FOLGORE BAGNO 0.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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