COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 31 RECLAMO PROPOSTO DA ASS.POL.SAN VITO per presunta irregolarità gara GUIGLIA – SAN VITO del 2.10.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
31 RECLAMO PROPOSTO DA ASS.POL.SAN VITO per presunta irregolarità
gara GUIGLIA – SAN VITO del 2.10.2005
Il reclamo dell’ASS.POL.SAN VITO, erroneamente indirizzato ad altro Organo della giustizia
sportiva, non può essere preso in esame in quanto non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, come fissato dall’ art.29 comma 5 del C.G.S.(“Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”), né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio.
. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato
dall’ASS.POL.SAN VITO e dispone per l’addebito della tassa, non versata
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