COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 32 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN LEONARDO per presunta irregolarità gara SAN LEONARDO – RONCO CALCIO del 15.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 32 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN LEONARDO per presunta irregolarità gara SAN LEONARDO – RONCO CALCIO del 15.10.2005 L’A.S.SAN LEONARDO eccepisce in ordine alla gara sopra indicata, chiedendo “che si prendano provvedimenti per la Società ASD RONCO CALCIO in quanto nella gara disputata il 15.10.2005, Campionato di III^ categoria Forlì-Cesena Girone A, tra ASD SAN LEONARDO e ASD RONCO CALCIO, gli stessi presentavano in elenco gara il giocatore sig.POSTACCHINI FILIPPO, che da comunicato ufficiale n.43 del 18.5.2005 risulta dover scontare n. 1 giornata di squalifica. Si richiede pertanto una Vostra verifica e di conseguenza un provvedimento disciplinare”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che dalla documentazione in atti risulta che il calc.POSTACCHINI FILIPPO sia stato schierato in campo, nelle file dell’A.S.RONCO CALCIO nella gara sopra indicata; - accertato che con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 43 del C.P. di Forlì – Cesena datato 18.5.2005, fra i giocatori non espulsi dal campi, risulta squalificato per 1 giornata di gara, per recidiva in ammonizioni (IV^ infr.) il calc. POSTACCHINI FILIPPO; - valutato che, conseguentemente, il calc.POSTACCHINI FILIPPO ha partecipato, nelle file dell’A.S.RONCO, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : SAN LEONARDO 1 – RONCO 3) senza averne titolo in quanto la squalifica di cui sopra non era stata ancora scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.RONCO CALCIO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara SAN LEONARDO – RONCO CALCIO del 15.10.2005 ed al calc.POSTACCHINI FILIPPO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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