COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 33 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.SORGENTE avverso ammenda € 50 e per rimborso danni all’auto dell’arbitro delibera del G.S. del C. P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 15 del 26.10.2005 gara SORGENTE – TRAGHETTO del 23.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 33 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.SORGENTE avverso ammenda € 50 e per rimborso danni all’auto dell’arbitro delibera del G.S. del C. P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 15 del 26.10.2005 gara SORGENTE – TRAGHETTO del 23.10.2005 Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto : 1) la sanzione dell’ammenda sino a € 50 non è impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera d) dell’art.41 del C.G.S.; 2) il rimborso dei danni all’auto dell’arbitro, non è appellabile perché l’impugnazione non è prevista da alcuna norma. Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla S.S.SORGENTE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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