COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 35 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.NUOVA CODIGORESE avverso squalifica per 5 giornate calc.BIOLCATI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 3.11.2005 gara POGGESE – NUOVA CODIGORESE del 30.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 35 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.NUOVA CODIGORESE avverso squalifica per 5 giornate calc.BIOLCATI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 3.11.2005 gara POGGESE – NUOVA CODIGORESE del 30.10.2005 L’U.S.NUOVA CODIGORESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato sostenendo che “il gesto del ns.giocatore, seppur riprovevole e contrario al regolamento sportivo (colpire il pallone a gioco fermo dopo il fischio arbitrale), è stato del tutto istintivo e involontario e non aveva certamente il fine di colpire né l’arbitro né qualsiasi altro atleta nei paraggi” Chiede la riforma del giudizio di I° grado nella misura di una riduzione della squalifica, che giudica del tutto sproporzionata rispetto all’infrazione disciplinare sportiva commessa. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di avere espulso il calc.BIOLCATI perché, mentre si stava per battere un calcio di punizione a favore della Pol.Poggese, da una distanza di circa 4 metri gli aveva volontariamente calciato contro il pallone, raggiungendolo all’altezza delle ginocchia, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. BIOLCATI ALESSANDRO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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