COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 37 RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN BERNARDINO per presunta irregolarità gara SAN BERNARDINO – ASAC CONSELICE del 23.10.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
37 RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN BERNARDINO per presunta irregolarità
gara SAN BERNARDINO – ASAC CONSELICE del 23.10.2005
La POL. SAN BERNARDINO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce
in ordine alla gara sopra indicata, facendo presente che “il tesserato della Soc.ASAC Conselice sig.NANNI MARCO veniva regolarmente schierato nonostante su di esso fosse ancora pendente il provvedimento di squalifica di una gara subita durante il Torneo post campionato 2004/2005 – 2° Memorial G.Strocchi, a seguito della gara di ritorno degli ottavi di finale(come da C.U.n. 44 del 18.5.2005 pag.7); in tale occasione la Soc.ASAC Conselice veniva eliminata dal Torneo di cui sopra e il turno di squalifica doveva così essere riportato al Campionato della stagione sportiva 2005/2006 (così come prescritto dal regolamento del 2° Mem.G.Strocchi). Alla scrivente risulta però che in nessuna delle gare precedenti a quella
in oggetto di reclamo tale squalifica sia stata scontata”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.NANNI MARCO sia stato schierato in campo, nelle
file dell’A.S.ATLETICO CONSELICE nella gara sopra indicata;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.44 del C.P. di Ravenna datato 18.5.2005,
relativamente al Mem.G.Strocchi, fra i calciatori non espulsi dal campo, il calc. NANNI MARCO risulta squalificato per 1 gara per recidiva in ammonizione (II^ infr.);
- preso atto che l’art.6 del Regolamento della sopra citata manifestazione stabilisce che “le squalifiche
del Torneo non scontate nell’arco della sua durata saranno riportate al campionato della stagione sportiva successiva (2005/2006);
- valutato che, conseguentemente, il calc.NANNI MARCO ha partecipato, nelle file dell’A.S.ATLETICO
CONSELICE, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : SAN BERNARDINO 2 – ATLETICO CONSELICE 3) senza averne titolo poiché la squalifica comminatagli non era ancora stata scontata ;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’A.S.ATLETICO CONSELICE la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara
SAN BERNARDINO – ATLETICO CONSELICE del 23.10.2005 ed al calc.NANNI MARCO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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