COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – COPPA ITALIA SERIE C 1 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.DERBY CALCIO A CINQUE FORLI’ avverso squalifica per 3 giornate calc.GRAZIANI GERRY delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 26.10.2005 gara BERBY FORLI’ – ATLETICO RAVENNA del 18.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE - COPPA ITALIA SERIE C 1 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.DERBY CALCIO A CINQUE FORLI’ avverso squalifica per 3 giornate calc.GRAZIANI GERRY delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 26.10.2005 gara BERBY FORLI’ – ATLETICO RAVENNA del 18.10.2005 L’A.S.DERBY CALCIO A CINQUE FORLI’ ricorre avverso il provvedimento sopra riportato mettendo in evidenza che “la decisione presa per il fatto in oggetto, in quanto è stata interpretata violenza da parte del ns. tesserato nella dinamica dell’azione dal direttore di gara, quando si trattava i uno svincolarsi vicendevolmente con l’avversario. Vista poi la correttezza dimostrata negli anni dal GRAZIANI, giocatore mai incorso in espulsioni dirette dal campo e, tenuto conto che al momento dell’allontanamento il risultato era a ns. favore (5-2), riteniamo non ci fosse motivazione per compiere un gesto violento né tanto meno cattivo”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l’A.S.DERBY CALCIO A CINQUE FORLI’, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di aver espulso il calc.GRAZIANI perché, a gioco in svolgimento, in altra zona del campo ove stava svolgendosi il gioco, colpiva intenzionalmente con un pugno al viso un giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.GRAZIANI GERRY. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it