COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 41 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTERENZIESE avverso squalifica per 3 giornate calc.PAGANI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 10.11.2005 gara MONTERENZIO – ATHLETIC FELSINA del 31.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 41 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTERENZIESE avverso squalifica per 3 giornate calc.PAGANI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 10.11.2005 gara MONTERENZIO – ATHLETIC FELSINA del 31.10.2005 L’A.S.MONTERENZIESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.PAGANI “in una azione di gioco, subiva l’ennesimo plateale(peraltro sanzionato con ammonizione del giocatore avversario dall’arbitro), reagiva in modo istintivo rialzandosi da terra e, rivolgendosi al calciatore avversario, lo apostrofava con una frase offensiva. Alla presenza del cartellino rosso comminato dall’arbitro, il nostro calciatore si allontanava spontaneamente e senza indugiare, senza proferire parola ulteriore”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.PAGANI veniva espulso perché, dopo aver subito un fallo, rivolgeva al giocatore avversario frasi offensive e minacciose; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. PAGANI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.PAGANI LUCA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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