COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 23/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 42 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LANGHIRANESE VALPARMA per presunta irregolarità gara RAMISETO – LANGHIRANESE VALPARMA del 30.10.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 23/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
42 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LANGHIRANESE VALPARMA per presunta irregolarità
gara RAMISETO – LANGHIRANESE VALPARMA del 30.10.2005
L’A.S.LANGHIRANESE VALPARMA eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata perché “la
società RAMISETO presentava in campo, così come indicato anche sulla distinta di gara il proprio tesserato ZANNONI MAURO, allenatore della società stessa, squalificato a tutto il 6.11.2005, come riportato sul C.U. del C.P. di Parma n.17 pubblicato il 3.11.2005”.
La Commissione
- visti gli atti ufficiali;
- verificato che nella distinta giocatori dell’U.S.Ramiseto relativa alla gara di cui all’oggetto figura indicato
quale allenatore il sig.ZANNONI MAURO, - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n.17 del C.P. di Parma, datato 3.11.2005, l’all.ZANNONI MAURO risulta squalificato sino al 6.11.2005;
- dato atto che tale squalifica, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del C.G.S., aveva decorrenza dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del C.U., e cioè dal 4.11.2005, non avendo efficacia per l’allenatore la previsione di cui all’art. 41 comma 2 dello stesso C.G.S. (automaticità della squalifica in caso di espulsione, che opera esclusivamente a carico di calciatori);
- considerato, inoltre, che avute presenti le norme regolamentari in essere, la presenza in campo di un
allenatore squalificato non comporta la perdita della gara a carico della società, come invece previsto per i calciatori e gli assistenti di parte,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo dell’A.S.LANGHIRANESE VALPARMA, confermando il risultato acquisito
sul campo : RAMISETO 1 – LANGHIRANESE VALPARMA 0, con la remissione degli atti al Giudice Sportivo del C.P. di Parma, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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