COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 44 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PORRETTA avverso squalifica per 3 giornate calc.SABATTINI PAOLO, per 4 giornate calc.GAGGIOLI GIANLUCA e per 5 giornate calc.NESI MICHELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 16.11.2005 gara PORRETTA – MOLINELLA del 13.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 44 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PORRETTA avverso squalifica per 3 giornate calc.SABATTINI PAOLO, per 4 giornate calc.GAGGIOLI GIANLUCA e per 5 giornate calc.NESI MICHELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 16.11.2005 gara PORRETTA – MOLINELLA del 13.11.2005 L’A.S.PORRETTA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza che : 1) “al termine della gara, terminata con il pareggio della Società Molinella al settimo minuto di ricupero, si creavano intorno al terreno di gioco alcuni capannelli di giocatori delle due squadre che discutevano animatamente tra di loro; 2) “il calc.SABATTINI PAOLO, nella concitata discussione, è si entrato nello spogliatoio della Società Molinella, ma senza alcuna intenzione di aggredire alcuno; non si capisce come la collaboratrice dell’arbitro sia arrivata a questa conclusione dall’esterno dello spogliatoio basandosi, probabilmente ed esclusivamente, su ipotetiche impressioni personali, non suffragate da alcun fatto concreto da lei visto”; 3) “il calc.GAGGIOLI GIANLUCA, il tesserato della Società Porretta a terra sul terreno di gioco nelle concitate fasi finali della gara, partecipava, come tutti gli altri tesserati delle due Società, alle animate discussioni davanti al recinto spogliatoi, ma non colpiva con pugni e calci alcun tesserato della Società Molinella; 4) “il calc.NESI MICHELE, espulso nel corso del secondo tempo per somma di ammonizioni, a circa 20 minuti dal termine della gara più sette minuti di ricupero, nel frattempo si era lavato e rivestito e, come tutti i tesserati delle due Società ha partecipato alle animate discussioni davanti al recinto spogliatoi, non colpendo assolutamente con pugni e calci alcun tesserato della Società Molinella. Inoltre non si capisce come sia potuto essere riconosciuto come NESI MICHELE, non essendo più in abbigliamento di gioco”; 5) i tesserati della Società Molinella presenti, compresi dirigente accompagnatore ed allenatore, si sono dichiarati disposti a testimoniare che i fatti visti dalla collaboratrice arbitrale nel recinto davanti agli spogliatoi, e cioè aggressioni con calci e pugni da parte di tesserati della Società Porretta nei confronti di tesserati della Società Molinella, in realtà non sisono verificati”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che non vengono sentiti i tesserati del Molinella Calcio 1911 in quanto i procedimenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali(referto dell’arbitro e degli assistenti), che, ai sensi dell’art.31 lett.a) par.a2) del C.G.S. “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro e l’assistente, sentiti a chiarimenti, integralmente confermando i referti originari, hanno ribadito che : 1) il calc.SABATTINI PAOLO, capitano dell’A.S.Porretta, terminata la gara, entrava con veemenza nello spogliatoio del MOLINELLA CALCIO ed assestava spinte con entrambe le mani a due calciatori di detta compagine; 2) al termine della gara il calc.GAGGIOLI, davanti agli spogliatoi, colpiva con calci e pugni alcuni tesserati del MOLINELLA CALCIO; 3) il calc.NESI, espulso nel corso della gara, al termine dell’incontro, in abiti civili, davanti agli spogliatoi, aggredivacon pugni due giocatori del MOLINELLA CALCIO; - non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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