COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 45 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PUNTA MARINA TERME avverso squalifica per 3 giornate calc.CARBONI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 16.11.2005 gara SPORTING FORLI’ – PUNTA MARINA TERME del 13.11.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
45 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PUNTA MARINA TERME
avverso squalifica per 3 giornate calc.CARBONI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 16.11.2005 gara SPORTING FORLI’ – PUNTA MARINA TERME del 13.11.2005
L’U.S.PUNTA MARINA TERME ricorre avverso il sopra riportato provvedimento sostenendo che “in uno
scontro a centro campo il CARBONI, spinto, cadeva e da terra, per uno scatto d’ira nei confronti dell’avversario, in piedi a
fianco, lo scalciava non colpendolo”. “Le tre giornate che vengono comminate al CARBONI si basano sulla disposizione del
CGS che le prevede per condotta violenta nei confronti di calciatori. Nel caso in esame ci sembra oltremodo penalizzante
interpretare un piccolo istante di nervi che non ha provocato alcun danno e/o particolari turbative alla partita, come condotta
violenta”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
precisato che il calc.CARBONI, dopo essere stato richiamato insieme ad un giocatore avversario, colpiva questi con un
pugno al costato,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CARBONI MARCO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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