COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 45 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PUNTA MARINA TERME avverso squalifica per 3 giornate calc.CARBONI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 16.11.2005 gara SPORTING FORLI’ – PUNTA MARINA TERME del 13.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 45 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PUNTA MARINA TERME avverso squalifica per 3 giornate calc.CARBONI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 16.11.2005 gara SPORTING FORLI’ – PUNTA MARINA TERME del 13.11.2005 L’U.S.PUNTA MARINA TERME ricorre avverso il sopra riportato provvedimento sostenendo che “in uno scontro a centro campo il CARBONI, spinto, cadeva e da terra, per uno scatto d’ira nei confronti dell’avversario, in piedi a fianco, lo scalciava non colpendolo”. “Le tre giornate che vengono comminate al CARBONI si basano sulla disposizione del CGS che le prevede per condotta violenta nei confronti di calciatori. Nel caso in esame ci sembra oltremodo penalizzante interpretare un piccolo istante di nervi che non ha provocato alcun danno e/o particolari turbative alla partita, come condotta violenta”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc.CARBONI, dopo essere stato richiamato insieme ad un giocatore avversario, colpiva questi con un pugno al costato, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CARBONI MARCO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it