COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 46 RECLAMO PROPOSTO DA POL.STELLA per presunta irregolarità gara ASAR – STELLA del 25.9.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
46 RECLAMO PROPOSTO DA POL.STELLA
per presunta irregolarità gara ASAR – STELLA del 25.9.2005
Il presente reclamo, non preso in esame nella seduta del 10.10.2005 perché giudicato inammissibile in
quanto inviato alla controparte ad un indirizzo diverso da quello indicato sull’annuario 2004/2005(l’annuario 2005/2006 era allora in corso di stampa) e da quello indicato sulla scheda di iscrizione al campionato 2005/2006, viene ora preso in esame in quanto la C.A.F., con decisione del 10.11.2005, ha stabilito la “insussistenza della dichiarata inammissibilità”. La POL. STELLA eccepisce in ordine alla gara sopra indicata, dichiarando la “partecipazione alla gara del calc.BACCHINI MATTEO, elencato al n. 6 nella distinta di gara presentata all’arbitro, che come risulta dal comunicato del C.P. di Rimini n.46 del 19.5.2005 deve scontare una giornata di squalifica per ottava ammonizione, e che invece ha preso regolarmente parte alla gara in oggetto”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.BACCHINI MATTEO sia stato schierato in campo,
nelle file dell’A.S.ASAR 1972 nella gara sopra indicata;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.46 del C.P. di Rimini datato 19.5.2005,
relativamente al campionato di II^ categoria, fra i calciatori non espulsi dal campo, il calc. BACCHINI MATTEO risulta
squalificato per 1 gara per recidiva in ammonizione(8^ infr.);
- valutato che, conseguentemente, il calc.BACCHINI MATTEO ha partecipato, nelle file dell’A.S.ASAR
1972, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : ASAR 4 – STELLA 0) senza averne titolo poiché la squalifica
comminatagli non era ancora stata scontata ;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’A.S.ASAR 1972 la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara ASAR –
STELLA del 25.9.2005 ed al calc.BACCHINI MATTEO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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