COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 47 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN DAMASO per presunta irregolarità gara VIGNOLA 1907 – SAN DAMASO dell’11.9.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 30/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
47 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN DAMASO
per presunta irregolarità gara VIGNOLA 1907 – SAN DAMASO dell’11.9.2005
Il presente reclamo, non preso in esame nella seduta del 3.10.2005 perché giudicato inammissibile in
quanto inviato alla controparte ad un indirizzo diverso da quello indicato sull’annuario 2004/2005(l’annuario 2005/2006 era allora in corso di stampa) e da quello indicato sulla scheda di iscrizione al campionato 2005/2006, viene ora preso in esame in quanto la C.A.F., con decisione del 10.11.2005, ha stabilito la “insussistenza della dichiarata inammissibilità”.
La POL. SAN DAMASO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in
ordine alla gara sopra indicata “in quanto alla stessa ha partecipato il sig.MALMUSI MAURIZIO pur non avendone i titoli perché squalificato, vedi comunicato n. 43 del 01/06/05 del Comitato Regionale Emilia-Romagna, squalifica mai scontata e quindi ancora in essere. Per quanto sopra esposto, si chiede l’applicazione di quanto previsto dall’art.12 del Codice di Giustizia Sportiva
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.MALMUSI MAURIZIO sia stato schierato in campo,
nelle file dell’A.S.VIGNOLA 1907 nella gara sopra indicata;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.43 del C.R.E.R. datato 1.6.2005, relativamente
agli spareggi del campionato di II^ categoria, fra i calciatori non espulsi dal campo, il calc. MALMUSI MAURIZIO risulta squalificato per 1 gara per recidiva in ammonizione(II^ infr.);
- valutato che, conseguentemente, il calc.MALMUSI MAURIZIO ha partecipato, nelle file
dell’A.S.VIGNOLA 1907, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : VIGNOLA 4 – SAN DAMASO 1) senza averne titolo poiché la squalifica comminatagli non era ancora stata scontata ;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’A.S.VIGNOLA 1907 la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara
VIGNOLA – SAN DAMASO dell’11.9.2005 ed al calc.MALMUSI MAURIZIO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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